NDA - NON DISCLOSURE AGREEMENT

In questa sezione è importante per noi siglare un preliminare NDA (Accordo di Riservatezza), cioè un accordo legale che impone la riservatezza su informazioni aziendali riservate. Nella nostra prassi aziendale i futuri collaboratori firmano per proteggere le strategie aziendali divulgate durante la selezione, impegnandosi a mantenere riservate tali informazioni. Serve a preservare la riservatezza delle strategie commerciali e dei segreti aziendali, garantendo che le conoscenze sensibili non vengano divulgate a terzi, tutelando così l'unicità e la competitività dell'azienda.

Leggi attentamente qui sotto:


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inserisci il tuo indirizzo PEC. Qualora non ne avessi uno inserisci la tua email professionale per siglare in questo momento l'accordo e ti impegni entro i prossimi 5 giorni a inviare alla Direzione il tuo indirizzo PEC a info@veronicamedda.com. In difetto della ricezione PEC l'accordo tra le parti non potrà procedere e la Vostra persona si intenderà esclusa dai prossimi step delle Selezioni.
La Vostra persona si impegna a mantenere le informazioni strettamente riservate ed a comunicarle esclusivamente ai propri amministratori, dipendenti e consulenti coinvolti nello svolgimento delle Attività Professionali e si impegna a informare i suddetti amministratori, dipendenti e consulenti a proposito della natura riservata delle Informazioni e a garantire il rispetto anche da parte di costoro di tutti gli impegni assunti con la presente lettera. Ciascuna parte si impegna a non utilizzare le informazioni riservate per scopi direttamente e indirettamente diversi da quelli descritti. Ciascuna parte si impegna a non divulgare le informazioni riservate a terze parti o ai dipendenti, collaboratori a vario titolo di terze parti, salvo che tali parti terze o i loro dipendenti e collaboratori a vario titolo siano direttamente coinvolti nell'attività alla quale l'elaborazione dei dati è finalizzata, anche quali consulenti di una parte. Qualora sia necessario coinvolgere parti terze per lo svolgimento delle attività indicate, la parte che tale coinvolgimento richiede dovrà far sottoscrivere a tali terzi un impegno alla riservatezza di tenore analogo a quello del presente atto. Sono intese come parti terze i dipendenti e collaboratori di ciascuna parte, i dipendenti, i collaboratori delle società di revisione incaricate della revisione dei bilanci di ciascuna delle parti. La parte ricevente non ha la facoltà di divulgare le informazioni riservate ai propri consulenti. In caso di divulgazione illegittima delle informazioni riservate da parte di tali consulenti, o dai componenti degli organi sociali di ciascuna delle parti, la responsabilità per i danni arrecati sarà a carico sia della parte ricevente, sia delle singole parti che hanno divulgato illegittimamente le informazioni riservate.
La Vostra persona si impegna a non utilizzare e a fare in modo che i propri amministratori, dipendenti e consulenti non utilizzino le informazioni a vantaggio proprio o di terzi nell’ambito delle Attività Professionali svolte in collaborazione con MV Group nell’ambito dei rapporti con le controparti che verranno coinvolte e presentate da MV Group alla vostra persona.
Nel caso in cui i contatti relativi alle Attività Professionali non dovessero proseguire, Le parti restituiranno alla controparte e/o alla Società gli originali e le copie di tutta la documentazione eventualmente ricevuta, contenente le Informazioni. Tutte le informazioni riservate che sono state comunicate da una parte all'altra, su qualsiasi supporto, e tutte le copie in possesso dell'altra parte, rimangono di proprietà della parte comunicante e devono essere restituite o distrutte prontamente dietro richiesta scritta della parte comunicante. Vale comunque l'obbligo di mantenere la riservatezza sul loro contenuto.
La Vostra persona si impegna a non portare a conoscenza di terzi, fatta eccezione per i soggetti indicati al precedente punto 1, l’esistenza dei contratti relativi alle Attività Professionali. Ogni parte si impegna a prendere ragionevoli misure per proteggere la segretezza ed evitare la diffusione delle informazioni riservate ricevute in base al presente accordo. Ogni parte ricevente informazioni riservate si impegna ad utilizzare, ovvero ad adeguare a questo, il medesimo standard secondo criteri di normale ragionevolezza e diligenza in relazione alla tipologia ed al livello di sensibilità dell'informazione di riservatezza adottato per tutelare i propri dati assicurandosi che le persone che vi accedono siano a tal fine adeguatamente vincolate.
La Vostra persona si impegna ad astenersi dal contattare, direttamente o indirettamente, per qualsiasi ragione, le realtà e/o Società che si configurano come Partner fornitori di entrambe le parti o concludere con essi accordi che danneggino le rispettive attività o portino una diminuzione di valore, per un periodo di trentasei mesi a partire dalla data di sottoscrizione del presente documento. In ogni caso, gli impegni ed obblighi di cui alla presente non cesseranno di produrre effetto qualora vi segua una sottoscrizione da parte della Società MV Group di un contratto di collaborazione attinente alle Attività Professionali.
Quanto precede non si applicherà alle informazioni che siano o diventino di pubblico dominio o siano divulgate con l’espresso consenso scritto della Società MV Group. La durata del presente Accordo di Riservatezza è di tre anni dalla data della sua sottoscrizione. Ove la pattuizione in parola abbia natura accessoria rispetto ad altro accordo che possa essere autonomamente interrotto ovvero laddove le trattative in corso cessino per qualunque motivo le parti rimarranno comunque vincolate al rispetto della riservatezza con riferimento alle informazioni acquisite nell'ambito indicato. Qualsiasi modifica al presente Accordo di Riservatezza dovrà avvenire in forma scritta ed essere approvata mediante apposita sottoscrizione da entrambe le parti. La Vostra persona prende atto che ogni violazione delle previsioni del presente accordo può generare il diritto ad un risarcimento economico, fatto salvo ogni altro rimedio legale previsto dalla normativa vigente cui la Società MV Group si riserva il diritto di adire. Il non rispetto e la violazione dell’accordo di riservatezza farà scaturire il pagamento di una penale del valore di € 50.000. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno, ai sensi del secondo comma dell’articolo 1382 del codice civile.
Il trattamento di eventuali dati personali e sensibili ricompresi tra le informazioni riservate dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sue successive modificazioni.
Il presente accordo è stato scritto e dovrà essere interpretato ai sensi della legge italiana. Per le controversie interpretative insorgenti comprese quelle inerenti la sua validità esse saranno demandate al Foro competente, il Tribunale di Cagliari. Le parti prendono atto di quanto finora esposto e ne sottoscrivono i termini e le condizioni.
Per quanto necessario, resta convenuto, che l’invio della presente e la sua accettazione da parte della vostra persona non costituirà alcun obbligo per le parti coinvolte di proseguire i contatti e di formalizzare un contratto relativamente alle Attività Professionali.